Greening: entra in vigore la mini-riforma
Il 2018 è l’anno in cui entra in vigore la “mini-riforma” della Pac 2014-2020; le novità più rilevanti riguardano il greening. La maggior parte degli agricoltori conoscono già queste norme, in quanto sono state ampiamente annunciate e divulgate, ma – visto che le norme sono ormai pubblicate e certe – è utile fare una rassegna di tutte le novità del greening per il 2018.
La normativa
La “mini-riforma” del greening, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, si esplica tramite due filoni normativi (tab. 1):
- il Reg. 2017/1155 del 15 febbraio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2017), che modifica il Reg. 639/2014, che è stato applicato in Italia con il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017;
- il Reg. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017), noto come Regolamento Omnibus, che sarà adottato in Italia con un decreto ministeriale che uscirà a marzo 2018.
Ricordiamo che, per accedere al pagamento greening, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (tab. 2):
1) diversificazione delle colture;
2) mantenimento dei prati permanenti;
3) presenza un’area di interesse ecologico.
Nella tabella 2 sono riassunti gli impegni del greening per tipologia di utilizzo dei terreni, le deroghe e le novità per il 2018.
Diversificazione
Le novità delle diversificazione riguardano le deroghe (tab. 2).
In primo luogo è stato modificato il paragrafo 2 dell’articolo 44 del Reg. 1307/2013 che consentirà, alle aziende con più del 75% della superficie a seminativo occupata da riso, la possibilità di lasciare invariata tale superficie, purché sui seminativi restanti la coltura principale non occupi più del 75% di tali seminativi. Questa modifica si tradurrà in un’importante opportunità per i risicoltori che potranno mantenere invariate le proprie superfici a seminativo coltivate a riso.
Esempio
Seminativi aziendali: 200 ettari
Seminativi investiti a riso: 160 ettari
Altra coltura: massimo 75% della superficie rimanente (40 ettari)
L’azienda non è tenuta a diminuire la superficie a riso.
Altra modifica importante è l’inserimento delle leguminose alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 44 del Reg. 1307/2013. Tale modifica consentirà di considerare l’erba medica e le altre legumonose tra le colture utilizzabili per l’esenzione dall’obbligo.
Esempio
Seminativi aziendali: 500 ettari
Seminativi con leguminose da foraggio in purezza o da granella: 450 ettari
Azienda esente dall’obbligo di diversificazione.
Altra modifica rilevante riguarda l’eliminazione del limite dei 30 ettari previsto alla lettera a) e alla lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 44 del Reg. 1307/2013. Questa modifica consentirà a tutte le imprese di poter usufruire della deroga, a prescindere dall’ampiezza della superficie (seminativi o ammissibile totale) non investita dalla coltura che consente la deroga.
Esempio 1
Seminativi aziendali: 200 ettari
Seminativi con leguminose: 151 ettari (oltre 75%)
Seminativi rimanenti: 49 ettari
L’azienda non è tenuta a rispettare l’obbligo di diversificazione (leguminose oltre il 75% dei seminativi)
Infine, in merito alla diversificazione, è stato deciso che lo Spelta (Triticum spelta L.) può essere considerato una coltura diversa rispetto alle altre colture appartenenti allo stesso genere (articolo 44, paragrafo 4 del Reg. 1307/2013).
Terreni a riposo
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 prevede, dal 1° gennaio 2018, che “per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”.
Il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile è ridotto da otto mesi a sei mesi (tab. 3). Quindi, il terreno a riposo può essere oggetto di lavorazioni e/o coltivazione dal 1° luglio di ogni anno civile.
La riduzione a 6 mesi del periodo di riposo genera conseguenze pratiche: gli agricoltori possono ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure preparare il terreno per le colture dell’anno successivo.
Sui terreni a riposo, durante il periodo di riposo dal 1° gennaio e fino al 30 giugno, è vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari.
Divieto di prodotti fitosanitari
Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici, inserite nella Domanda Pac come aree ecologiche (tab. 4).
L’impatto è rilevante soprattutto per la soia al Nord Italia, largamente utilizzata dagli agricoltori per rispondere agli obblighi del greening e, in misura minore, per le leguminose da granella al centro-sud Italia (tab. 3).
L’agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Per gli agricoltori che utilizzano l’erba medica come EFA, il problema è facilmente risolvibile, in quanto l’erba medica può essere coltivata anche senza necessità di trattamenti.
Il problema è difficilmente superabile per la soia e le leguminose da granella, visto che il divieto dei trattamenti, in particolare il diserbo, compromette la loro resa produttiva e l’economicità.
Il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari vige per il periodo di durata delle “colture azotofissatrici-EFA”. Il Reg. 639/2014 (art. 45, par. 10) prevede che “tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo”.
Una nota del Ministero delle Politiche agricole del 6/09/2017 ha chiarito che la durata del divieto di prodotti fitosanitari “coincide con il naturale ciclo vegetativo, che, nel caso delle specie annuali, va dalla semina alla raccolta”.
Le suddette norme hanno due implicazioni:
1) l’utilizzo prodotti fitosanitari è vietato dalla semina alla raccolta delle “colture azotofissatrici-EFA”, mentre è consentito negli altri periodi;
2) il periodo vegetativo va dalla semina alla raccolta, quindi una “coltura azotofissatrice-EFA” sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata completa il periodo vegetativo.
Azotofissatrici anche in miscugli
Il Reg. 2017/1155 ha introdotto la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come EFA a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli.
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 recepisce questa modifica anche per l’Italia; si tratta di una modifica importante che consente agli agricoltori di ampliare il ventaglio delle colture utilizzabili come EFA.
Il fattore di conversione per le EFA produttive con colture azotofissatrici viene innalzato da 0,7 a 1, mentre quello per le superfici con bosco ceduo viene portato da 0,3 a 0,5. Questa modifica ha una grande rilevanza: sarà più semplice assolvere l’impegno delle EFA. Ad esempio, fino al 2018, per soddisfare 10 ettari di EFA sono sufficienti 10 ettari di colture azotofissatrici, mentre fino al 2017 erano necessari 14,3 ettari di colture azotofissatrici.
Altre novità sulle EFA
Nell’ottica della semplificazione, anche per l’obbligo Efa, è stato eliminato il limite dei 30 ettari previsto alla lettera a) e alla lettera b), paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 1307/2013. Questa modifica consentirà a tutte le imprese – che devono rispettare l’impegno delle EFA – di poter usufruire della deroga, a prescindere dall’ampiezza della superficie (seminativi o ammissibile totale).
Il Reg. 2017/2393 introduce nuove tipologie di Efa, qualora lo Stato membro decida di applicarle:
- superfici investite con Miscanthus e Silphium perfoliatum;
- terreni lasciati a riposo per la produzione di piante mellifere (specie ricche in polline e nettare).
Il coefficiente di ponderazione è pari a 0,7 per il Miscanthus e per il Silphium perfoliatum e pari a 1,5 per i terreni a riposo coltivati con piante mellifere.
Elementi caratteristici del paesaggio
Al fine di semplificare e di ridurre tale incertezza nella gestione del regime per gli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle EFA, il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 introducono alcuni elementi di semplificazione per l’ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati.
Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio (tab. 4), mentre prima erano separati.
Per gli stessi motivi, i “gruppi di alberi” sono stati raggruppati sotto la voce «boschetti nel campo»; inoltre i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone (tab. 4).
Fattori di ponderazione e conversione
Un’importante modifica del decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 riguarda i fattori di conversione, che vengono eliminati per la maggior parte degli elementi caratteristici del paesaggio.
I fattori di conversione rimangono in vigore solamente per gli «alberi isolati» (tab. 4).
Per gli altri elementi caratteristici del paesaggio rimangono in vigore solamente fattori di ponderazione. Questo significa che l’unità di misura del fossato non è più il metro lineare ma il metro quadrato, in quanto la misura non viene convertita, e quindi si deve misurare la superficie e moltiplicarla per il fattore di ponderazione.
L’esempio dei fossati e dei muretti
Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 conferma la larghezza massima di 10 metri per qualificare un corso d’acqua come fossato. Lo stesso decreto ministeriale prevede un fattore di ponderazione 2, mentre – dal 1° gennaio 2018 – non prevede il fattore di conversione (tab. 4).
Un fossato di 600 m lineari per una larghezza di 4 m sviluppa una superficie di 2.400 mq. In base al decreto ministeriale n. 5604 del 2/10/2017, considerando il fattore di ponderazione 2, genera 2.400 mq x 2 = 4.800 mq di EFA.
Lo stesso dm n. 5604 qualifica il muretto tradizionale con limiti dimensionali ben precisi: lunghezza minima 25; altezza 0,3-5 m; larghezza 0,5-5 m. Il decreto prevede un fattore di ponderazione 1, mentre – dal 1° gennaio 2018 – non prevede il fattore di conversione (tab. 4).
Un muretto di pietra tradizionale di 2.000 m lineari per una larghezza di 1,5 metri sviluppa una superficie di 3.000 mq. In base al decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017, considerando il fattore di ponderazione 1, genera 3.000 mq x 1 = 3.000 mq di EFA.
Gli elementi del paesaggio
Finora la dimensione portava all’esclusione o all’incertezza per molti elementi caratteristici del paesaggio; il Reg. 2017/1155 e il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 forniscono elementi di chiarezza e semplificazione (tab. 4).
Ad esempio le siepi e le fasce alberate venivano considerate elementi caratteristici del paesaggio solo se erano di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Reg. 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ettari, anche se la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio è calcolata fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari. Il decreto ministeriale fissa la larghezza massima a 20 metri.
Un’altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d’acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione.
Fasce tampone e bordi di campo possono essere di qualsiasi tipologia, senza limitazioni; la superficie minima viene unificata a 1 metro. Sulle “fasce tampone”, sui “bordi di campi” e lungo i “bordi forestali senza produzione” sono autorizzati sfalcio e pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.
tab. 1 I testi giuridici del greening interessati dalla mini-riforma
Regolamento di base |
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune ... |
GUCE n. 347 del 20.12.2013 |
Modifica del regolamento di base |
Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ... |
GUCE n. 350 del 29.12.2017 |
Regolamento delegato |
Regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione europea del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 ... |
GUCE n. 181 del 20.06.2014 |
Modifica del regolamento delegato |
Regolamento (UE) n. 2017/1155 della Commissione europea del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014... |
GUCE n. 167 del 30.06.2017 |
Decreto ministeriale |
Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013... |
GURI n. 295 del 20.12.2014 |
Modifiche al Decreto ministeriale |
Decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 - Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. |
GURI n. 81 del 08.04.2015 |
Modifiche al Decreto ministeriale |
Decreto ministeriale n. 1922 del 20 marzo 2015 - Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. |
GURI n. 112 del 16.05.2015 |
Modifiche al Decreto ministeriale |
Decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 - Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 |
GURI n. 267 del 15.11.2017 |
tab. 2 Gli impegni del greening | |||||
Aziende | Superfici e colture | Equivalenza | Deroghe e esenzioni | Novità per il 2018 | |
Diversificazione colturale | Aziende con superfici a seminativo > 10 ha | Seminativi tra 10-30 ha: presenza di almeno 2 colture, con la principale fino al 75% della superficie;Seminativi > 30 ha: almeno 3 colture con la principale <75% e le due principali fino al 95% | Agricoltura biologica | Escluse superfici con più del 75% a erba e piante erbacee da foraggio, con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno, leguminose e terreni a riposo. | • Eliminazione del limite di 30 ettari nelle deroghe.• Possibilità di deroga anche nei casi in cui il riso occupa oltre il 75% dei seminativi aziendali, purché la coltura principale non occupi oltre il 75% dei seminativi rimanenti (art. 44, par. 2).• Inserimento delle leguminose tra le colture che consentono la deroga (art. 44, par. 2, lettera a.)• Il Triticum spelta è una coltura distinta. |
Mantenimento prati e pascoli permanenti | Aziende con prati permanenti e pascoli | Il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% a livello nazionale | Agricoltura biologica | Il mantenimento è obbligatorio in aree, designate dagli Stati membri, considerate ecologicamente sensibili ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla conservazione degli uccelli | - |
Aree di interesse ecologico | Aziende con superfici a seminativo > 15 ha | Il 5% della superficie a seminativo deve essere destinata a fini ecologici | Agricoltura biologica | Escluse superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno; escluse superfici con più del 75% con erba e piante da foraggio, coltivazioni di leguminose | • Eliminazione del limite di 30 ettari nelle deroghe.• Divieto di prodotti fitosanitari nei terreni a riposo e nelle colture azotofissatrici come EFA.• Nelle EFA sono aggiunti: Miscanthus, Silphium perfoliatum, terreni a riposo con specie mellifere mellifere.• Il fattore di ponderazione del bosco ceduo a rotazione rapida è stato portato da 0,3 a 0,5.• Il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è stato portato da 0,7 a 1.• Nelle colture azotofissatrici, sono ammessi anche i miscugli con predominanza di leguminose.• Un terreno a riposo è ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda. |
tab. 3 Le novità sulle EFA dal 2018 | |
Elementi caratteristici | Modalità di gestione |
Terreni lasciati a riposo | Durata di 6 mesi, anziché di 8 mesi.A partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.Vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari. |
Terrazze | Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 della condizionalità. |
Siepi, fasce alberate e alberi in filari | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. |
Alberi isolati | Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. |
Boschetti nel campo | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. |
Stagni | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. |
Fossati, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. |
Muretti di pietra tradizionali | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. |
Fasce tampone e bordi di campo | Non c’è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.Sono protetti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 e i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell’area di interesse ecologico lungo i corsi d’acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. |
Ettari agroforestali | - |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione | - |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione | Vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari. |
Boschi cedui a rotazione rapida | Assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari. |
Superfici imboschite | Superfici oggetto di forestazione e imboschimento nell’ambito dei PSR. |
Colture azotofissatrici | Vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari.Possono includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. |
Superfici con Miscanthus | Introdotto con Reg. 2017/2393; in attesa di adizione nazionale. |
Superfici con Silphium perfoliatum | Introdotto con Reg. 2017/2393; in attesa di adizione nazionale. |
Terreni a riposo con specie mellifere | Introdotto con Reg. 2017/2393; in attesa di adizione nazionale.Composti da specie ricche di polline e nettare. |
- BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
- CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.
- BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.
- CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Fonte: Reg. 639/2014, Reg. 2017/1155 e decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017.
tab. 4 EFA ed elementi caratteristici del paesaggio: fattori di conversione e di ponderazione | ||||
Elementi caratteristici | Limiti dimensionali | Protette da condizionalità | Fattore di conversione | Fattore di ponderazione |
Terreni lasciati a riposo | n.a. | - | 1 | |
Terrazze | Altezza minima 0,5 m | Sì | n.a. | 1 |
Siepi, fasce alberate e alberi in filari | Larghezza massima 20 m | Sì | n.a. | 2 |
Alberi isolati | Si | 20 | 1,5 | |
Boschetti nel campo | Superficie massima 0,3 ha | No | n.a. | 1,5 |
Stagni | Superficie minima 0,01Superficie massima 0,3 ha | Sì | n.a. | 1,5 |
Fossati, compresi i corsi d’acqua per irrigazione o drenaggio | Larghezza massima 10 m | Sì | n.a. | 2 |
Muretti di pietra tradizionali | Lunghezza minima 25 mAltezza 0,3-5 mLarghezza 0,5-5 m | Sì | n.a. | 1 |
Fasce tampone e bordi di campo | Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m | Sì | n.a. | 1,5 |
Ettari agroforestali | n.a. | n.a. | 1 | |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione | Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m | No | n.a. | 1,5 |
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione | Lunghezza minima 1 mLunghezza massima 20 m | No | n.a. | 0,3 |
Boschi cedui a rotazione rapida | No | - | 0,5 | |
Superfici imboschite (*) | No | - | 1 | |
Colture azotofissatrici (**) | n.a. | - | 1 | |
Superfici con Miscanthus | n.a. | - | 0,7 | |
Superfici con Silphium perfoliatum | n.a. | - | 0,7 | |
Terreni a riposo con specie mellifere | n.a. | - | 1,5 |
(*) Con il Reg. 2017/2393 il fattore di ponderazione del bosco ceduo a rotazione rapida è stato portato da 0,3 a 0,5.
(**) Con il Reg. 2017/2393 il fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici è stato portato da 0,7 a 1.
n.a. = Non applicabile.
(Fonte: Decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 e Reg. 2017/2393 del 13 dicembre 2017)